Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°63 del 8 Febbraio 2010

TITOLO VII - Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 34 - Doveri ed obblighi.
Tutti i regatanti iscritti ad una delle regate organizzate dall'Amministrazione Comunale hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, sia nel campo di regata che fuori di esso, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano la partecipazione allo sport in generale ed alla voga veneta in particolare.

I Giudici ed i componenti delle Commissioni sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi.

A tutte le persone contemplate nel presente Regolamento è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone od organi operanti nell'ambito delle regate di cui al presente regolamento.

I regatanti, gli arbitri e i membri della Commissione Tecnica sono tenuti ad osservare i provvedimenti e le decisioni assunti dalla Commissione di Disciplina.

I membri delle Commissioni possono essere revocati dal Sindaco dal loro incarico qualora vengano rilevate violazioni al presente Regolamento.

Articolo 35 - Responsabilità
Le sanzioni sono di norma comminate a tutto l'equipaggio.

L'unica eccezione è prevista nel caso in cui un regatante nel corso della regata o delle selezioni eliminatorie rivolga minacce e/o insulti (anche a gesti), nei confronti dei rappresentanti/dipendenti dell'Amministrazione comunale, degli arbitri, dei membri della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina.

Articolo 36 - Princópio del risultato conseguito in regata
Tutti debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.

Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato se viene successivamente accertato, con provvedimento disciplinare, definitivo che lo stesso deriva da attività illecita oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

Articolo 37 - Frode sportiva
Commettono frode sportiva coloro che con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procurano a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Articolo 38 - Illecito sportivo
Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una regata ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio nella regata.

La Commissione di Disciplina oltre alle prove documentali e testimoniali, ha facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche immagini fotografiche e televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale per provvedimenti di squalifica o di sospensione.

Articolo 39 - Aggressioni, insulti e minacce
In qualunque tempo sia commesso ed indipendentemente dal fatto che ciò costituisca reato, a tutti i soggetti contemplati nel presente Regolamento è fatto espresso divieto di:

1. Minacciare e/o intimidire gli arbitri per motivi connessi o comunque dipendenti dalla regata, i membri della Commissione Tecnica, della Commissione di Disciplina, i dipendenti dell'Assessorato e di qualunque altro ufficio dell'Amministrazione comunale;

2. Esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o di organismi operanti nell'ambito del Regolamento. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

A seconda della gravità del fatto e dall'eventuale recidiva e per le violazioni di cui al comma precedente, sarà comminata una sanzione da un minimo della diffida a una sospensione non superiore a due anni.

Nei casi più gravi, può essere comminata l'esclusione dalla partecipazione a tutte le future regate organizzate dall'Amministrazione comunale.

Dall'avvenimento del fatto al momento della sua segnalazione alla Commissione di Disciplina non dovranno trascorrere più di cinque giorni lavorativi.

Trascorso il termine temporale anzidetto, il caso non potrà più essere preso in considerazione.

Articolo 40 - Recidiva
Per recidiva si intende il ripetersi di comportamento irregolare o illecito (sanzionato), tenuto da un equipaggio o da un regatante, consistente in manovre irregolari e/o illecite effettuate nelle regate precedenti anche non continuative.

In tal caso, la Commissione di Disciplina può aggravare la sanzione comminata dagli arbitri, ma non oltre cinque volte quella inflitta.

Ai fini della recidiva, vengono prese in considerazione tutte le sanzioni irrogate al regatante nel corso della stagione agonistica delle tre stagioni precedenti.

Articolo 41 - Intemperanze dei sostenitori
I regatanti sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori.

Articolo 42 - antidoping
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli antidoping a sorteggio e secondo le normative vigenti riconosciute dal C.O.N.I.

La positività al test, il rifiuto o ritardo di sottoporsi al test antidoping da parte di un regatante comporterà la sua immediata squalifica, delegando la Commissione di Disciplina per ulteriori provvedimenti sanzionatori.

Articolo 43 - Sponsor
E' fatto divieto ai regatanti di utilizzare scritti o loghi pubblicitari sulle divise, sulle imbarcazioni e sulle relative attrezzature in occasione delle regate o selezioni, salvo espressa deroga attestata da provvedimento approvato dalla Direzione Comunale competente, che ne dispone le dimensioni, la collocazione o la forma.

Non rientra nel divieto l'apposizione sulle divise da regata del nominativo dell'atleta, secondo le dimensioni e la collocazione autorizzata dalla Direzione Comunale competente.

Il logo pubblicitario va apposto esclusivamente sulle divise da regata di tutti i componenti dell'equipaggio.

In caso di inosservanza parziale o totale del divieto, a seguito di espressa segnalazione che potrà pervenire anche dagli Uffici Comunali la Commissione di Disciplina provvederà ad applicare le sanzioni disciplinari in ragione della gravità dell'infrazione.

Articolo 44 - Sanzioni irrogabili
L'irrogazione dei provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Disciplina si ispira al principio di proporzionalità alla gravità dell'infrazione commessa.

a) Richiamo:
In caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;

b) Diffida:
In caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;

c) Squalifica da una o più regate:
In caso di gravi infrazioni al Regolamento, di recidiva e in caso di seconda diffida.

d) Sospensione da uno a cinque anni dalla partecipazione alle regate comunali:
In caso di gravissime infrazioni riguardanti illecito sportivo, aggressioni, insulti, minacce e intimidazioni, intemperanze dei sostenitori.

e) Ritiro del premio spettante:
In base alla gravità riscontrata, potrà essere trattenuto il premio della regata oppure anche l'indennità di allenamento.

La sanzione dell'incameramento del premio potrà essere irrogata in forma accessoria a quanto previsto ai punti a), b), c) e d) che precedono.

Due richiami equivalgono ad una diffida.

Due diffide comportano la squalifica per la prima regata di successiva effettuazione.

Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il Servizio Tutela Tradizioni, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati comminati e per i tre anni successivi.

Il provvedimento di squalifica che intervenga dopo la scadenza del termine per l'iscrizione ad una regata comporterà per l'equipaggio la possibilità di sostituire lo squalificato; il provvedimento di squalifica che intervenga dopo il superamento delle selezioni comporterà l'esclusione dalla regata dell'intero equipaggio (salvo il bando non preveda una riserva); in tal caso all'equipaggio escluso comporterà solo l'eventuale indennità di allenamento.

Articolo 45 - Norma transitoria
A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati tutti i provvedimenti disciplinari relativi a squalifiche, richiami e diffide attualmente in essere.

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