Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°63 del 8 Febbraio 2010

TITOLO III - Commissione Tecnica e Commissione di Disciplina

Articolo 7 - Nomina e composizione
I componenti della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina vengono nominati dal Sindaco.

Le Commissioni sono composte come segue:

Commissione Tecnica:
a) quattro membri effettivi più quattro membri supplenti vengono designati dall'Amministrazione Comunale;

b) un membro più un supplente vengono designati dai Regatanti tramite la loro associazione se costituita.

Dopo la scelta dei membri da parte del Sindaco, la Direzione Turismo provvederà alla definizione delle modalità per la designazione dei componenti riservata ai Regatanti.

Hanno diritto di esprimere la loro preferenza tutti coloro che nei tre anni precedenti abbiano disputato almeno tre regate e/o selezioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, i re del remo.

Qualora, per qualsivoglia ragione o causa, i regatanti non designassero i componenti della Commissione Tecnica nei tempi e secondo le modalità sopra definite, anche questi verranno designati dal Sindaco.

Conformemente alle preferenze espresse dai regatanti per la designazione dei componenti della Commissione Tecnica, verrà formulata una graduatoria nominativa che sarà utilizzata in caso di dimissioni o decadenza prima della scadenza del mandato di uno o più membri tra quelli eletti dai regatanti; tale graduatoria rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata in carica della Commissione Tecnica.

Commissione di Disciplina:
a) due membri più due supplenti sono designati dal Sindaco;

b) un membro più un supplente sono nominati dal Sindaco su una rosa di nomi indicati dai Regatanti tramite la loro Associazione ove costituita.

Articolo 8 - Durata del mandato, dimissioni, decadenza
Le Commissioni durano in carica un triennio e vengono rinnovate prima dell'inizio della stagione remiera successiva.

Nella prima riunione la Commissione Tecnica procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

La carica del Presidente sarà essere ricoperta da uno dei membri designati dal Sindaco.

La Commissione di Disciplina nella prima riunione procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Qualora la scadenza del mandato dei componenti dei due organismi si determini prima della fine della stagione remiera relativa all'anno in corso, essi rimangono in carica fino allo svolgimento dell'ultima regata prevista nella stagione.

Tutti i componenti alla scadenza del mandato sono rieleggibili.

L'assenza ingiustificata di un componente per tre volte consecutive comporta la sua decadenza e sostituzione.

Nel caso di dimissioni o di decadenza, per quanto riguarda la Commissione Tecnica e la Commissione di Disciplina subentrerà il supplente se disponibile.

Articolo 9 - Incompatibilit�
Nell'ambito di regate organizzate o indette dall'Amministrazione Comunale, per il periodo in cui rimangono in carica, i componenti della Commissione Tecnica e della Commissione Disciplinare non possono partecipare, in qualità di regatanti, a regate organizzate o indette dall'Amministrazione Comunale e non possono espletare le funzioni di Arbitro.

Questi ultimi non possono svolgere il loro incarico, che verrà temporaneamente sospeso, qualora ricadessero nel vincolo di parentela fino al secondo grado coi regatanti o nei casi di cui all'art.51 c.p.c.

Articolo 10 - Convocazione e riunioni
Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti.

In caso di assenza o impedimento dei Presidenti, le convocazioni sono effettuate dai Vice Presidenti.

Le convocazioni devono essere effettuate convocazione telefonicamente, via fax o via telematica con almeno ventiquattrore di anticipo.

Le riunioni sono valide quando vedono la partecipazione della maggioranza dei membri.

Le decisioni assunte dalle Commissioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Amministrazione Comunale provvede ad assegnare a ciascuna Commissione un segretario, al quale spetta redigere e curare la tenuta dei verbali delle riunioni ed effettuare le comunicazioni dei provvedimenti adottati. Il verbale, redatto su apposito registro numerato e vidimato in ogni sua pagina dal Presidente, è sottoposto all'approvazione della rispettiva Commissione.

I membri delle Commissioni, inclusi i rispettivi segretari, sono tenuti all'obbligo della segretezza relativamente al processo di formazione delle decisioni e ai voti espressi dai singoli componenti.

Le Commissioni hanno la propria sede presso la Direzione competente; in tale sede le Commissioni tengono le proprie riunioni, ricevono comunicazioni, segnalazioni, ecc., tengono depositati gli atti relativi alla propria attività e i verbali delle riunioni.

In caso di necessità organizzative o per cause non prevedibili, le Commissioni, su decisione del rispettivo Presidente e previa comunicazione al Servizio Tutela Tradizioni, possono riunirsi in luogo diverso dalla sede istituzionale.

Articolo 11 - Compiti della Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica:

a) collabora con gli uffici della Direzione Turismo nella programmazione annuale delle regate di voga alla veneta, e nella definizione del contenuto dei singoli bandi di concorso;

b) allo scopo di uniformare quanto più possibile lo stile di conduzione delle regate da parte degli arbitri, provvede periodicamente ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento;

c) in caso di esubero di iscritti alle selezioni eliminatorie, predispone la composizione delle batterie;

d) stabilisce le modalità tecniche di approntamento dei campi di regata e di quant'altro necessario per il migliore svolgimento delle regate stesse;

e) stabilisce, in accordo con la Direzione Turismo, le modalità di video registrazione di ciascuna regata;

f) designa di volta in volta il Primo Arbitro nonché gli arbitri necessari alla conduzione della regata;

g) esaminato il referto inoltrato dal Primo Arbitro, entro le ore 13 del secondo giorno feriale successivo alla data di effettuazione della regata, procederà a trasmettere alla Commissione di Disciplina il proprio parere tecnico sulle eventuali segnalazioni pervenute.

Articolo 12 - Compiti della Commissione di Disciplina
La Commissione di Disciplina, sulla base delle notizie contenute nel referto arbitrale trasmesso dalla Commissione Tecnica, è competente nel valutare ogni e qualsiasi infrazione disciplinare commessa dagli arbitri, dai regatanti e dai membri della Commissione Tecnica in qualsiasi luogo e momento si verifichi.

Fermo il principio che l'ordine di arrivo è da considerarsi immutabile, i regatanti possono inoltrare all'Ufficio Regate entro e non oltre le ore 13.00 del 2� giorno lavorativo successivo alla regata (con allegata ricevuta del deposito cauzionale) proprie segnalazioni scritte alla Commissione nei seguenti casi:

a) qualora ritenessero di aver subito un provvedimento sanzionatorio ingiusto

b) qualora ritenessero di essere stati danneggiati nel corso dellaregata.

Possono inoltre effettuare segnalazioni alla Commissione di Disciplina anche la Commissione Tecnica, gli arbitri e l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui non avessero potuto applicare la sanzione in quanto il comportamento illecito da parte di qualsiasi soggetto contemplato dal presente Regolamento, fosse stato messo in atto a regata conclusa od al di fuori di essa, ciò indipendentemente che lo stesso costituisca o meno un reato.

Articolo 13 - Termine per la definizione del procedimento
L'Ufficio trasmette alla Commissione di Disciplina tutte le eventuali segnalazioni entro le ore 12 del giorno feriale successivo al deposito delle stesse. Entro due giorni dal ricevimento dell'intera documentazione, ed entro dieci giorni dalla prima riunione, la Commissione di Disciplina dovrà espletare l'intera istruttoria e pronunciarsi definitivamente; ciò comunque prima delle successive eliminatorie.

La Commissione di Disciplina può convocare chiunque ritenga necessario ai fini dell'accertamento dei fatti, Così come acquisire le videoregistrazioni e le prove fotografiche che reputasse necessarie.

I convocati possono farsi assistere ma non rappresentare da persona di fiducia, e la stessa non può appartenere al ruolo dei regatanti iscritti alla competizione relativamente alla quale è sorta la contestazione.

Chi, convocato, non si presenti senza giustificato motivo, verrà sottoposto a provvedimento disciplinare.

Alla convocazione può partecipare solo la parte in causa e chi eventualmente la assiste.

Articolo 14 - Dispositivo e motivazione
La decisione della Commissione di Disciplina è inappellabile e definitiva ed è pronunciata attraverso un dispositivo che verrà pubblicato entro un giorno dalla decisione.

La motivazione sarà resa nota entro quindici giorni dal deposito del dispositivo. I provvedimenti vengono annotati in apposito casellario, dove permangono in efficacia per la stagione in corso e le tre successive.

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