Provincia di Venezia
Caorline della Provincia di Venezia 2009

Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga Alla Veneta


pdf
adobe reader
Il testo del Contratto di Comodato (1,18 Mb) è disponibile per lo scaricamento e la stampa in formato Acrobat Reader. Se non disponi del relativo programma, puoi scaricarlo gratuitamente cliccando qui oppure sull'immagine a fianco.

Contratto di Comodato
tra la Provincia di Venezia (in qualità di comodante),
con sede in Venezia - San Marco 2662 - codice fiscale 80008840276, nella persona del suo Presidente, Sig. Davide Zoggia,
e
Coordinamento tra le Associazioni Remiere di Voga alla Veneta (in qualità di comodatario)

e
per presa d'atto,
le seguenti Associazioni Sportive Remiere (in qualità di dirette fruitrici del bene):

- Remiera Casteo - S. Elena n. 1 - Venezia, nella persona del suo Presidente, Presidente Lucio Penzo;

- Canottieri Mestre ASD - Punta S. Giuliano - Venezia, nella persona del suo Presidente, sig Presidente BERTAN Paolo;

- Ass. Remiera Voga e Para - Via San Mauro n. 58 - Burano, nella persona del suo Presidente, sig Presidente Dei Rossi Franco.

Premesso che
la PROVINCIA ha affidato alla ditta " Vento di Venezia" di Venezia la costruzione di n. 3 "caorline da regata" da destinare - per il tramite del Coordinamento tra le Associazioni Remiere di Voga alla Veneta - alle Associazioni sportive Remiere Remiera Casteo - Presidente Lucio Penzo - S. Elena n. 1 - Venezia, Canottieri Mestre ASD - Presidente BERTAN Paolo - Punta S. Giuliano - Venezia; Ass. Remiera Voga e Para - Presidente Dei Rossi Franco - Via San Mauro n. 58 - Burano;

allo scopo di incentivare e diffondere una tipica attività marinara della tradizione veneziana qual'è quella della “Voga alla Veneta” e di mantenere al contempo una gestione in forma unitaria dell'utilizzo dei beni,

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
La Provincia di Venezia, come sopra rappresentata, concede in comodato al Coordinamento tra le Associazioni Remiere di Voga alla Veneta con sede in Basa Nautica Sacca San Biagio Venezia

Art. 2
Il comodatario si impegna ad affidare le imbarcazioni, per il loro concreto utilizzo, alle Associazioni sportive Remiera Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD, Ass. Remiera Voga e Para di Burano, che, e si obbliga, ex art. 1804 del c. c., ad assumere tutte quelle iniziative necessarie affinché le imbarcazioni siano custodite e conservate con cura e con la massima diligenza e siano utilizzate per favorire e diffondere la pratica della "voga alla veneta".

A tal fine dichiara che il ricovero delle imbarcazioni è individuato presso l'area di rimessaggio gestito dalle citate società sportive Remiere.

Assicura quindi, nel quadro delle manifestazioni e delle attività organizzate sulle acque della Laguna di Venezia dal Comune e dalla Provincia di Venezia, nonché dalle società remiere, dai Circoli dalle Istituzioni Scolastiche con sede nel territorio provinciale, nei limiti oggettivamente consentiti, la presenza delle imbarcazioni per manifestazioni e raduni di particolare importanza e di grande aggregazione.

Il comodatario si obbliga altresi a mettere a disposizione della Provincia le imbarcazioni, quando la stessa lo richieda con adeguato anticipo, per la partecipazione a manifestazione di particolare interesse e rilievo, fatti salvi comunque gli impegni già assunti dal Coordinamento e dalle Associazioni Remiere Associazioni sportive Remiere Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD, Ass. Remiera Voga e Para di Burano, in seguito alla programmazione delle loro attività.

Le stesse non potranno essere cedute neppure temporaneamente, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, in uso ad altre associazioni remiere, o comunque ad altri soggetti, per altri usi che non siano quelli previsti.

Art. 3.
L'eventuale affidamento delle imbarcazioni a terzi diversi dalle 3 citate Associazioni deve avere sempre valore temporaneo ed è finalizzato alla partecipazione di manifestazioni di cui al punto precedente ovvero all'esercizio temporaneo di pratica o corsi di voga alla veneta ed deve avvenire con il consenso delle Associazioni stesse.

In caso di affidamento a terzi il concessionario è tenuto, quale unico responsabile del bene, ad attuare quanto in suo potere affinché l'utilizzazione delle imbarcazioni avvenga con la dovuta diligenza e cura, anche prevedendo allo scopo l'acquisizione di idonee forme di garanzia.

Art. 4.
Le predette società remiere riconoscono che nessuna responsabilità graverà sulla Provincia di Venezia per eventuali danni arrecati a cose e/o persone che possono verificarsi nel corso dell'attività di gestione delle imbarcazioni esercitata in forza del presente comodato ancorche imputabili ad atti o fatti dei terzi sub-affidatari.

Art. 5.
Il comodatario e le Associazioni Sportive Remiere Associazioni sportive Remiere Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD, Ass. Remiera Voga e Para di Burano, assumono, secondo modalità che verranno concordate fra loro, le spese necessarie per il funzionamento della imbarcazione, salvo il diritto di essere rimborsati delle spese straordinarie se preventivamente autorizzate dalla Provincia in quanto ritenute, ai sensi dell'art. 1808 del c. c., necessarie ed urgenti.

Le altre spese, anche di natura straordinaria, se non autorizzate, rimarranno a carico del concessionario.

Art. 6
Le parti concordano di non stabilire un termine di durata dell'affidamento e pertanto il comodatario e le si impegnano alla restituzione del bene non appena la Provincia lo richieda.

Art. 7
Le parti stimano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del c. c., il valore unitario di ciascun bene oggetto del presente contratto, completo delle relative dotazioni (remi e forcole), € di € 16 500,00.

Il comodatario, o per esso le Associazioni sportive Remiere Associazioni sportive Remiere Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD, Ass. Remiera Voga e Para di Burano, è tenuto ad accendere, per ciascuna imbarcazione, polizza assicurativa a copertura del citato valore a favore della Provincia di Venezia.

Art. 8
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del D. P. R. n. 131 del 16/04/1986.

Art. 9
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento a quanto altro disposto dagli articoli 1803 e seguenti fino al 1812 del c. c. 1803 e seguenti.

Art. 10
In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono la Provincia comodante può chiedere l'immediata restituzione delle imbarcazioni, oltre al risarcimento del danno.

Art. 11
In caso di controversie che non possano essere definite in via amichevole, viene dichiarata la competenza del Foro di Venezia.

VogaVenezia.com Voga Venezia
marea Marea       meteo Meteo
Aggiungi VogaVenezia.com ai preferiti!
Segnalibri